
PUBBLICATE LE MODALITÀ OPERATIVE IN CASO DI DEGRADO TEMPORANEO DEI SERVIZI RENTRI PER LA GESTIONE DEL FIR DIGITALE
Con il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026, in vigore dall’11 settembre 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha definito le modalità operative da adottare nei casi di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale (xFIR).
Le disposizioni si applicano quando una o più funzionalità RENTRI risultano temporaneamente degradate o non pienamente operative, senza configurare una situazione di completa o grave indisponibilità del sistema.
In tali circostanze, qualora non sia possibile garantire la continuità operativa del FIR digitale, è previsto che:
- il FIR possa essere emesso in formato cartaceo;
- il trasportatore possa aggiornare la stampa del FIR digitale in caso di eventi intervenuti durante il trasporto, apponendo data e firma autografa;
- il destinatario possa completare sulla stampa del FIR digitale i dati di propria competenza, apponendo data e firma autografa.
L’operatore interessato deve inoltre sottoscrivere la dichiarazione prevista in Appendice al D.D. n. 254/2026, attestando il ricorso alle misure di emergenza.
Per i FIR gestiti secondo tali procedure non è prevista la trasmissione al RENTRI dei relativi dati.
A seguito del ripristino dei servizi, il trasportatore deve comunicare tempestivamente al produttore o detentore l’avvenuto cambio di formato del FIR, utilizzando i servizi messi a disposizione dal RENTRI.
Il Decreto aggiorna inoltre alcune disposizioni del precedente D.D. n. 25 del 5 febbraio 2026, uniformando le modalità di comunicazione relative al passaggio dal FIR digitale al formato cartaceo.
La vostra azienda è pronta ad affrontare il passaggio dalla gestione cartacea al FIR digitale?
L’introduzione dell’xFIR richiede non solo un adeguamento operativo, ma anche la corretta organizzazione delle procedure interne, delle responsabilità e delle modalità di gestione delle eventuali situazioni di emergenza.
È importante non farsi trovare impreparati: difficoltà nell’emissione o nella gestione del FIR digitale possono infatti tradursi in ritardi nei ritiri, attese dei trasportatori, mancati conferimenti dei rifiuti e conseguenti rallentamenti o fermi operativi, con possibili ripercussioni anche sulla gestione dei depositi temporanei e sulla continuità delle attività aziendali.
Disporre preventivamente di procedure chiare, personale formato e modalità di gestione delle anomalie consente di affrontare con maggiore continuità operativa sia il passaggio al digitale sia eventuali indisponibilità o degradi dei servizi RENTRI.
NUOVI REATI AMBIENTALI E RESPONSABILITÀ ANNESSE: LA TUA AZIENDA È REALMENTE CONFORME?
Negli ultimi mesi il quadro della responsabilità ambientale delle imprese è stato oggetto di importanti modifiche, con un significativo rafforzamento delle conseguenze penali e amministrative connesse alle violazioni della normativa ambientale.
Il D.L. 116/2025, convertito dalla Legge 147/2025, è intervenuto in particolare sulla disciplina degli illeciti in materia di rifiuti e sul relativo sistema sanzionatorio.
A questo si è aggiunto il D.Lgs. 81/2026, entrato in vigore il 2 giugno 2026, che, in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, ha ulteriormente ampliato e rafforzato il sistema dei reati ambientali e ha modificato direttamente l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, relativo alla responsabilità amministrativa degli enti.
Il nuovo scenario rende ancora più importante per le imprese verificare che la gestione ambientale dello stabilimento non sia conforme soltanto sulla carta, ma trovi effettiva corrispondenza nelle modalità operative adottate.
Essere in possesso di un’AUA, di un’AIA o delle altre autorizzazioni ambientali necessarie non è infatti sufficiente se le relative prescrizioni non sono correttamente attuate, controllate e documentate.
DALLA CONFORMITÀ FORMALE ALLA CONFORMITÀ SOSTANZIALE
Una criticità ambientale può derivare anche da aspetti apparentemente ordinari della gestione aziendale:
- depositi temporanei di rifiuti non correttamente organizzati o identificati;
- classificazione e tracciabilità dei rifiuti non adeguatamente documentate;
- inosservanza di prescrizioni contenute in AUA, AIA o altri provvedimenti autorizzativi;
- emissioni, scarichi o impianti modificati rispetto alla configurazione autorizzata;
- monitoraggi, analisi o registrazioni non effettuati secondo le periodicità previste;
- carenze nella gestione di serbatoi, sostanze chimiche, aree di stoccaggio e sistemi di contenimento;
- mancata gestione delle anomalie, degli sversamenti e delle emergenze ambientali;
- procedure aziendali non coerenti con le attività effettivamente svolte;
- responsabilità e controlli interni non chiaramente attribuiti;
- mancato aggiornamento della valutazione dei rischi ambientali rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.
Situazioni che in passato potevano essere considerate semplici anomalie gestionali devono oggi essere valutate con ancora maggiore attenzione alla luce dell’evoluzione della disciplina dei reati ambientali e della responsabilità degli enti.
Per supportare le imprese nella verifica del proprio livello di conformità, Praticambiente S.r.l. propone un’attività strutturata di consulenza ambientale finalizzata a individuare preventivamente eventuali criticità, carenze documentali o situazioni di potenziale esposizione.
L’attività può comprendere:
- Analisi documentale
- Sopralluogo tecnico presso lo stabilimento
- Verifica della conformità legislativa
- Individuazione delle criticità
- Valutazione delle aree di rischio ambientale rilevanti
- Piano di adeguamento
Praticambiente, società del gruppo OM.EN, affianca le aziende nella gestione degli adempimenti ambientali e del RENTRI, attraverso un Assessment di conformità e una Gap Analysis, definendo un percorso personalizzato che comprende procedure operative, formazione del personale, gestione delle emergenze e supporto continuativo.
Ref. Federica Pessina | f.pessina@praticambiente.it | 3894774205

